Saldi estate 2017, il vademecum di Adiconsum da leggere bene

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Si saldi chi può! Battute riciclate a parte, ci risiamo con i saldi di stagione. Solo qualche giorno fa avevamo parlato dei saldi in Rete, oggi ci ritroviamo cari amici di Moda e Style alle prese con sconti, ribassi e liquidazioni che dovrebbero, stando alle aspettative di ogni anno, consentirci di portare a casa qualche buon affare. Come sempre l’entusiasmo del capo acquistato a metà prezzo deve fare i conti con la poca trasparenza che in alcune realtà commerciali regna sovrana o con la disattenzione di clienti poco informati.

Come fare a indentificare il vero affare? Sembra ormai scontato, e non è una battuta, ma non tutti sanno ancora come riconoscere un saldo vero e come tutelarsi soprattutto in caso di restituzione della merce. Innanzitutto il calendario dei saldi di fine stagione quest’anno partirà per tutte le regioni italiane il 1° luglio e termineranno per la maggior parte delle regioni il 31 agosto.

Giusto per non farci trovare impreparati di fronte al cartellino ambiguo, Adiconsum ha diffuso il nuovo vademecum, che a noi di Moda e Style piace definire “intelligente”:

1- La legge prevede che i saldi riguardino solo i prodotti di carattere stagionale e suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto legati alla moda
2 – Sicuramente sarà utile fare un giro qualche giorno prima dei saldi per essere sicuri che la merce che si troverà in negozio sia veramente quella di stagione e non un avanzo di magazzino.
3 – Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita.
4 – I prodotti in saldo dovrebbero essere separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno.
5 – Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato. Se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune.
6 – I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene riferirlo alla società che ha emesso la carta.
7 – Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo, in particolare se si tratta di un regalo..
8 – Conservare sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Per legge ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto.
9 – La garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all’atto dell’acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto (inversione dell’onere della prova).
10 – Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
11 – Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ovvero beni conformi alle descrizioni fatte ed utilizzabili per gli scopi dichiarati, in caso contrario si potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta. Anche la pubblicità è considerata una dichiarazione efficace ai sensi di questa normativa, e quindi anche una promessa fatta attraverso la pubblicità e non corrispondente alla realtà, potrà essere fonte di problemi per i venditori.

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